Art. 125.
(Informazione dei lavoratori in casi particolari).

      1. Il datore di lavoro fornisce sul luogo di lavoro istruzioni scritte e, se del caso, cartelli contenenti almeno la procedura da seguire nei seguenti casi:

          a) infortunio o incidente grave, relativo alla manipolazione di un agente biologico;

          b) manipolazione di un agente biologico del gruppo 4.

      2. I lavoratori segnalano immediatamente qualsiasi infortunio o incidente relativo alla manipolazione di agenti biologici al diretto superiore o al responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
      3. Il datore di lavoro informa immediatamente i lavoratori e i loro rappresentanti di qualsiasi incidente o infortunio che può aver provocato la fuoriuscita di

 

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un agente biologico e che può provocare gravi infezioni o malattie, delle loro cause e delle misure adottate o da adottare per porre rimedio alla situazione.